N. 07804/2013 REG.PROV.COLL.

N. 09131/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9131 del 2012, proposto dall’Associazione Astronomica Frusinate, rappresentata e difesa dagli avv.ti Adolfo Ciccocioppo e Carlo Perino, con domicilio eletto presso Domenico Talarico in Roma, via Lazzaro Spallanzani, 22;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Chieppa, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti di

Fondazione Museo MAXXI, in persona del legale rappresentante pro tempore, Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Fondazione Teatro Opera di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, Fondazione La Quadriennale Arte di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore (non costituiti).

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

della determinazione del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio n. B02929 del 17.5.2012, rilasciata al ricorrente a seguito di accesso agli atti il 14.9.2012, avente per oggetto: "Ripartizione delle risorse finanziarie disponibili sui Capitoli G11900, G13900, G27900, G21900, G31900 alla cui gestione è deputata la Direzione Regionale Cultura, Arte e Sport ee.ff. 2012 — 2014", nonché ogni altro atto presupposto, conseguente, o connesso ed, in particolare, della proposta del Dirigente dell’Area Spettacolo dal Vivo, della nota n. 355/SP dell’11.4.2012 dell'Assessore alla Cultura, Arte e Sport, della nota prot. n. 140747 DB/00100 del 19.7.2012 del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2013 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio l'Associazione Astronomica Frusinate – che svolge attività di ricerca, didattica e divulgazione nel campo dell'Astronomia – ha rappresentato che con atto prot. n. 214 del 20.12.1983, il Consorzio di Campo Catino, costituito dall’Amministrazione Provinciale di Frosinone e dal Comune di Guarcino, gli ha affidato un immobile per la realizzazione e la gestione di un Osservatorio Astronomico pubblico, poi, in concreto realizzato.

La Regione Lazio, con legge regionale 18.4.1988, n. 22, ha disposto di contribuire alle spese per la dotazione strumentale e per le attività scientifiche dell'Osservatorio mediante erogazione della somma di lire 150 milioni ed ha istituito uno specifico capitolo di bilancio gestito dall'Assessorato alla Cultura.

Il contributo annuo è stato erogato ininterrottamente dal 1998 sino al 2010 in favore dell'Associazione Astronomica Frusinate.

Con la legge finanziaria del 2011 (L.R. 19/2011) è stato previsto, pur all'interno di un unico capitolo (G 13900) per il soddisfacimento di 12 Enti ed Istituzioni, tra i quali l'Osservatorio astronomico di Campocatino, un finanziamento di euro 4,550 mln di euro, successivamente, portato a euro 5.350.000.

In tempo utile per l'analisi del programma d'investimento, con nota del 9/1/2012, il Presidente dell'Associazione Astronomica Frusinate e Direttore dell'OACC ha fatto pervenire all'Assessorato alla Cultura, come negli anni precedenti, l'elenco delle attività da svolgere con il contributo.

Al fine di essere informato sulla ripartizione dei fondi stanziati, con note del 15.3.2012 e del 23.3.2012, il Direttore dell’OACC, ha chiesto notizie al Direttore della Direzione Regionale Cultura circa i criteri di ripartizione delle somme stanziate.

Essendo rimaste inevase tale richieste, l’Associazione, con nota racc.a.r. del 21/5/2012, inviata anche al Difensore Civico Regionale, ha diffidato, ai sensi dell'art. 328 c.p., la Direzione Regionale alla Cultura a comunicare i criteri di ripartizione dei fondi ed il nominativo del Responsabile di procedimento.

Il Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione ha risposto, con nota prot. n. 140747 del 19.7.2012, al Difensore Civico e per conoscenza al Presidente dell'Associazione ricorrente, ammettendo la mancata erogazione del contributo.

Non facendo tale nota riferimento alla determina di ripartizione delle somme in questione, l’Associazione ha presentato istanza di accesso ed ha ottenuto, in data 14.9.2012, la determinazione del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio n. B02929 de117.5.2012, che ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio con il ricorso introduttivo del giudizio, avanzando censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito la tardività del ricorso e l’infondatezza delle censure proposte dalla ricorrente.

Con ordinanza del 29 novembre 2012 n. 4303, il TAR Lazio ha accolto, ai fini del riesame, la domanda cautelare proposta dall’Associazione ricorrente.

Con ordinanza del 19 marzo 2013 n. 1013, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare citata.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 19 luglio 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio, preliminarmente - pur prendendo atto che con ordinanza del 19 marzo 2013 n. 1013 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare n. 4303/2012 con la seguente motivazione: “Considerato che le censure poste a base del gravame appaiono suscettibili di favorevole esame, sia in ordine alla eccezione di tardività del ricorso di primo grado sia con riguardo alla portata dell’autorizzazione recata dall’art. 2 delle legge reg. n. 19 del 2011” -, rigetta l’eccezione di tardività del ricorso avanzata dall’Amministrazione regionale resistente.

Al riguardo, va rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 29.10.2012, quando già con nota del 21 maggio 2012 il Presidente dell’Associazione ricorrente aveva affermato di aver “… appreso per le vie brevi che … in sede di ripartizione delle somme stanziate sul cap. G 13900 nulla verrà erogato per l’attuazione del programma di ricerca del ns. Ente …”.

Il tenore di tale nota, però, non consente di affermare che il termine di decadenza utile per impugnare le determinazioni regionali ha cominciato a decorrere dal 21 maggio 2012, perché la parte ricorrente aveva ottenuto solo telefonicamente notizie informali (circostanza non contestata in giudizio dall’Amministrazione regionale) e dal tenore della nota si desume chiaramente che il Presidente dell’Associazione non conosceva (perché non lo cita) il provvedimento lesivo adottato dalla Regione Lazio solo qualche giorno prima (il 17.5.2012), tanto che parla al futuro (“…nulla verrà erogato …”) e rinnova la richiesta di “… procedere alla determinazione della provvidenza prevista …”.

Solo in data 14.9.2012 (a seguito di istanza di accesso) l’Associazione ha ottenuto la determinazione del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio n. B02929 de117.5.2012 (di ripartizione delle somme in questione, con esclusione dell’Osservatorio di Campocatino).

E, comunque, il primo documento regionale dal quale si evince con chiarezza che all’Associazione non sarebbe stato erogato alcunché è costituito dalla nota del Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione prot. n. 140747 del 19.7.2012 (peraltro, indirizzata al Difensore Civico e solo per conoscenza al Presidente dell'Associazione ricorrente), nella quale si ammette la mancata erogazione del contributo in quanto: "Dovendo operare una riduzione degli stanziamenti, le risorse allocate sul capitolo G13900 sono state prioritariamente impiegate per assicurare risorse vitali per funzionamento degli istituti culturali regionali e per sostenere importanti istituzioni culturali regionali tra le quali la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Fondazione Teatro Opera di Roma, la Fondazione Museo MAXXI, la Fondazione La Quadriennale d'Arte di Roma".

Pertanto, il termine di decadenza per impugnare la determinazione regionale del 17.5.2012, ha iniziato a decorrere dal 14.9.2012 o, al più, dal 19.7.2012 e, quindi, il ricorso notificato il 29.10.2012 (considerato il periodo di sospensione feriale) deve ritenersi tempestivo in quanto, ai fini dell'individuazione della decorrenza del termine di decadenza per l'impugnazione, occorre che sussistano i due elementi della lesività e dell'illegittimità del provvedimento, con la conseguenza che la piena conoscenza dell'atto amministrativo, idonea a far decorrere il detto termine, esige anche la consapevolezza della portata lesiva dell'atto stesso e cioè dei vizi del provvedimento che lo rendono non solo incidente nella sfera giuridica del destinatario ma anche lesivo della stessa (T.A.R. Roma Lazio, Sez. II, 1 dicembre 2011, n. 9464): elementi che nel caso di specie non sussistevano alla data del 21.5.2012, perché il Presidente dell’Associazione ricorrente, in quel momento, aveva solo informalmente avuto notizia della mancata erogazione del contributo e, quindi, non solo aveva bisogno di una conferma ma, soprattutto, ignorava le ragioni della scelta regionale e non era in grado di apprezzarne appieno i vizi.

Del resto, la verifica della piena conoscenza dell'atto lesivo da parte del ricorrente deve essere estremamente cauta e rigorosa, non potendo basarsi su mere supposizioni ovvero su deduzioni, pur sorrette da apprezzabili argomentazioni logiche (TAR Piemonte, sez. II, 31 gennaio 2013 n. 154), sicché, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento non basta la mera notizia della sua esistenza e del suo carattere sfavorevole per il destinatario, ma occorre che il destinatario ne conosca il contenuto, perché solo in tal modo può verificare l’opportunità di impugnarlo (Consiglio di Stato, sez. VI, del 31 marzo 2011 n. 2006; TAR Potenza Basilicata, sez. I, 20 dicembre 2012, n. 570).

2. Chiarito quanto sopra, va rilevato che avverso gli atti impugnati la parte ricorrente ha proposto i motivi di ricorso di seguito indicati.

I) - Violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio n. 19/2011 Quadro A, dell’art. 11, co. 3, L.R. Lazio n. 25/2001 e della L.R. Lazio n. 22/1988.

La legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (L.R. n. 19/2011) ha rifinanziato alcune leggi regionali di spesa, tra le quali la L.R. Lazio n. 22/1988, che impegna l’Amministrazione regionale a contribuire alle spese per la dotazione strumentale e per le attività scientifiche dell'Osservatorio Astronomico di Campocatino.

II Direttore del Dipartimento competente avrebbe dovuto, quindi, in esecuzione, della scelta operata dal Consiglio Regionale in sede di legge finanziaria e di bilancio, ripartire le risorse impegnate nel Capitolo G13900, tra tutti i beneficiari delle varie leggi di spesa.

Invece, in violazione della normativa indicata ed in maniera arbitraria, le risorse oggetto del citato Capitolo sono state assegnate solo ad alcuni tra gli enti indicati, escludendo l'Associazione ricorrente.

II) - Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti della medesima Amministrazione; erroneità del presupposto, illogicità manifesta.

Il Direttore del Dipartimento giustifica, con la nota del 19.7.2012, la scelta operata con la determinazione impugnata con la considerazione che, dovendosi operare una riduzione degli stanziamenti, si è preferito finanziare "importanti Istituzioni culturali regionali" e non “il pure apprezzabile intervento promosso dall’Associazione Astronomica Frusinate", il quale potrà essere preso in considerazione solo in un prossimo futuro nell'ambito di altre leggi di spesa in materia di promozione e sostegno della ricerca scientifica.

A giudizio del Direttore Regionale, infatti, gli osservatori astronomici non sarebbero servizi culturali in senso proprio e non sarebbero di stretta competenza dell’Assessorato alla cultura.

Senonché, la L.R. n. 22/1988 è stata sempre gestita dall'Assessorato alla Cultura ed i contributi assegnati a valere sulla stessa sono stati erogati all'Associazione ricorrente dal medesimo Assessorato (cfr. docc. n. 12-14).

La stessa legge regionale finanziaria n. 19/2011 ha inserito l'Osservatorio di Campocatino - richiamando la legge reg. n. 19/1988 - nel Capitolo G13900 di competenza dell'Assessorato alla Cultura.

La motivazione postuma addotta dal Direttore si appalesa, peraltro, contraddittoria ed illogica anche in considerazione del fatto che il Capitolo G13900 è stato aumentato, in corso di esercizio, di euro 800.000,00 e che il contributo di euro 50.000,00, storicamente assegnato alla ricorrente, incide in maniera assolutamente marginale sull'economia complessiva del capitolo stesso.

III) - Violazione e falsa applicazione dell'asrt. 12 L.n. 241 /1990; eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità, disparità di trattamento e difetto di motivazione.

La norma indicata in rubrica impone alle amministrazioni che intendano concedere contributi di qualunque genere a persone, enti pubblici o privati di previamente determinare e pubblicare i criteri e le modalità cui devono poi attenersi.

Inoltre, l'effettiva osservanza di tali criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione del contributo.

Non risulta che la Regione Lazio abbia predeterminato i criteri e le modalità per la concessione di contributi.

Il provvedimento impugnato si limita a richiamare sul punto “la nota (prot. n. 355/SP del 11.04.2012) dell'Assessore alla Cultura, Arte e Sport con la quale si è provveduto ad “individuare le linee di indirizzo concernenti gli obiettivi/priorità: politico amministrativi ai fini della ripartizione tra i capitoli di spesa corrente di nuova istituzione sulla base delle risorse disponibili sui capitoli G11900, G13900, G21900, G23900,G31900 per gli esercizi finanziari 2012 - 2014".

Ma, tale nota, contenendo linee di indirizzo fissate dall'Assessore concernenti gli obiettivi/priorità politico amministrativi, non può ritenersi atto di predeterminazione dei criteri e modalità richiesti dalla norma indicata in rubrica, ma rappresenta semmai, la prova che la ripartizione delle risorse è avvenuta sulla base di scelte discrezionali erronee ed illegittime per violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990.

3. L’Amministrazione resistente ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza del ricorso.

In particolare, la Regione Lazio ha rappresentato di aver operato in linea con quanto stabilito dall’art. 10 della L.R. n. 20/2011, semplificando la gestione del bilancio e riducendo i capitoli di spesa (cfr. d.lgs. n. 118/2011), giungendo, in tal modo, all’individuazione di capitoli che comprendono varie leggi finanziabili con le risorse ivi allocate.

Sul capitolo G13900 (di competenza dell’Assessorato alla Cultura), che ha inglobato 14 capitoli precedenti, sono stati allocati 4.550.000,00 euro, da ripartire secondo le linee di indirizzo fornite dall’Assessore alla cultura con nota n. 355/58 del 10.4.2012, con la quale sono stati individuati, all’interno delle leggi finanziabili, quelle finalizzate a raggiungere obiettivi ritenuti prioritari.

Conseguentemente, il competente Dipartimento, con det. n. B02929 del 17.5.2012, ha provveduto a ripartire le risorse disponibili destinandole al pagamento delle spese derivanti dalla partecipazione della Regione Lazio all’Associazione Teatro di Roma, alla Fondazione Museo MAXXI, alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, alla Fondazione Teatro Opera di Roma, ed alla Fondazione La Quadriennale Arte di Roma.

4. Il Collegio ritiene che le censure di parte ricorrente siano fondate.

L’art. 2 (Rifinanziamento di leggi regionali) della L.R. Lazio n. 19/2011 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012), stabilisce che “Ai sensi dell’art. 11, co. 3, della l.r. 25/2001, relativamente all’anno finanziario 2012, è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegato ‘Quadro A’”.

Al Quadro A – che elenca i “Provvedimenti legislativi rifinanziati con Legge di Bilancio” – è espressamente indicato l’Osservatorio Campocatino (L.R. n. 22/1988), unitamente ad altri Enti ed Istituti (oggetto di altre Leggi regionali), per i quali è stato stanziato il complessivo importo di euro 5.550.000,00, (successivamente, portato a euro 5.350.000,00: circostanza non contestata in causa).

La legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (L.R. n. 19/2011), infatti, ha rifinanziato, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. c) della L.R. Lazio n. 25/2001, fra altre leggi regionali di spesa, anche la L.R. Lazio n. 22/1988, la quale impegna l’Amministrazione regionale a contribuire alle spese per la dotazione strumentale e per le attività scientifiche dell'Osservatorio Astronomico di Campocatino.

Il tenore delle norme regionali richiamate (ed, in particolare, l’art. 2 L.R. Lazio n. 19/2011 in relazione all’allegato Quadro A) vincolavano i competenti organi ed uffici regionali ad assumere criteri oggettivi e trasparenti (ex art. 12 l.n. 241/1990) per ripartire la somma indicata tra tutti i soggetti beneficiari: nessuno escluso.

Non può ritenersi, infatti, che con un provvedimento amministrativo, seppure di carattere generale, si possa sterilizzare una norma di legge quale quella indicata.

Ne consegue che – nella parte in escludono, di fatto, dal finanziamento l’Osservatorio di Campocatino - risultano illegittimi sia la nota dell’Assessore alla cultura n. 355/58 del 10.4.2012 (con la quale sono stati individuati, all’interno delle leggi finanziate, quelle finalizzate a raggiungere obiettivi ritenuti prioritari, escludendo alcuni soggetti che, in base alla normativa richiamata, risultavano beneficiari del contributo pubblico indicato), che la determinazione del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio n. B02929 del 17.5.2012 (con la quale si è provveduto a ripartire, in concreto, le risorse disponibili sul Capitolo G13900 destinandole al pagamento delle spese derivanti dalla partecipazione della Regione Lazio ad alcuni Enti ed Istituzioni, escludendo, tra gli altri, l’Osservatorio di Campocatino).

Del resto, al provvedimento assessorile non può riconoscersi natura di atto di indirizzo politico/amministrativo, posto che le determinazioni di carattere politico e di indirizzo generale hanno costituito oggetto proprio delle scelte operate dal Consiglio Regionale mediante l’emanazione della citata L.R. n. 19/2011, con la quale sono state individuate le iniziative e gli enti da finanziare per l'esercizio 2012.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.

6. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

 
 
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)